Scudo Verde, martedì è il giorno X. Niente più rinvii. Il sistema sanzionatorio scatterà tra poche ore dopo la proroga di un mese decisa dal Comune (in giugno la cintura di 77 telecamere ha continuato nella sua opera di monitoraggio senza elevare multe).
Da domani verbali da 87 euro per i veicoli più inquinanti la cui circolazione tuttavia, è bene ricordarlo, già da tempo è vietata in città ma finora soltanto affidata al controllo della polizia municipale.
Chi verrà multato?
Se fotografati dalle telecamere dovranno mettere mano al portafoglio i propritari dei seguenti mezzi: ciclomotori benzina 2 tempi, miscela olio Euro 0 e 1, benzina a 4 tempo Euro 0. Motocicli miscela, olio, benzina 2 tempi Euro 0. Autovetture Benzina Euro 0, Diesel Euro 0 e 1. Autobus e snodati Benzina Euro = e 1, Diesel Euro 0 e 1. Autoveicoli per trasporto di cose Benzina Euro 0, Diesel Euro 0 e infine autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale Benzina Euro 0 e Diesel Euro 0.
Le immatricolazioni
Euro 0 prima del gennaio 1993, Euro 1 gennaio 1993, Euro 2 gennaio 1997, Euro 3 gennaio 2001. Nota bene: se un veicolo vietato dallo Scudo Vere ha un permesso Ztl del centro storico può continuare a circolare anche nella Ztl ambientale fino alla data di scadenza dell’autorizzazione.
Esclusione dai divieti
Ci sono mezzi che potranno continuare a transitare. Senza obbligo di registrazione targa sono i seguenti: veicoli di proprietà o in uso esclusivo alle Forze Armate, alle Forze di Polizia, alla Polizia Locale, alla Croce Rossa Italiana, ai Vigili del Fuoco, alle Organizzazioni riconosciute operanti in materia di Protezione Civile, se riconoscibili dalla targa speciale, in quanto direttamente riconoscibili tramite i dispositivi automatici di rilevazione degli accessi.
Questi invece con con obbligo di registrare la targa: I veicoli di proprietà o in uso esclusivo alle Forze Armate, alle Forze di Polizia, alla Polizia Locale, alla Croce Rossa Italiana, agli Ospedali, alle ASL, ai Vigili del Fuoco, alle Organizzazioni riconosciute operanti in materia di Protezione Civile non riconoscibili dalla targa speciale; autoambulanze e veicoli adibiti ad attività di primo soccorso o trasporto socio-sanitario programmato o di emergenza, di proprietà o in uso esclusivo a Pubbliche Assistenze e Misericordie; veicoli per trasporti specifici muniti permanentemente di speciali attrezzature per il trasporto dei disabili motori, così classificati dall’art. 203, lett. H, comma 1, del D.P.R. n. 495/1992; veicoli in uso ai titolari di Cude rilasciato da altro Comune.
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